Per soddisfare gli adempimenti previsti dal dlgs 81/08 e s.m.i., ogni datore di lavoro, sia esso di una grande o piccola azienda (anche con un solo lavoratore) è tenuto ad attivare tutte quelle misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e prevenire l'insorgenza di malattie professionali e di infortuni sul lavoro. Tra gli adempimenti previsti dal dlgs 81/08 c’è la sorveglianza sanitaria dei lavoratori effettuata dal medico competente nominato dall'azienda. La Sorveglianza Sanitaria svolta dal medico competente, comprende tutti gli accertamenti sanitari finalizzati alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e del luogo di lavoro.
Il medico competente è un professionista specializzato in medicina del lavoro o deve possedere altri titoli e requisiti previsti dall'art. 38 del decreto 81, inoltre deve essere iscritto nell'elenco nazionale del Ministero del Lavoro; i suoi obblighi sono contemplati dall'art. 25 e in particolare programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del decreto in parola (sono previste vari tipi di visite mediche).
La sorveglianza sanitaria consiste nella valutazione della idoneità specifica alla mansione lavorativa svolta dal lavoratore, tramite l'accertamento delle sue condizione di salute in funzione dei rischi precedentemente valutati ( DVR - Documento di Valutazione dei Rischi ) ai quali sono esposti durante l'attività lavorativa, comprende:
- accertamenti preventivi ( la visita medica preventiva viene effettuata al momento dell'assunzione ),
- accertamenti periodici ( visita medica periodica effettuata a intervalli di tempo ),
- altri tipi di visite mediche ( richiesta dal lavoratore, in occasione del cambio mansione, alla cessazione del rapporto di lavoro, in fase preassuntiva, precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi).
Questi accertamenti consistono in una visita medica specialistica di medicina del lavoro e di alcune indagini diagnostiche mirate al rischio (esami ematochimici, esame urine, spirometria, elettrocardiogramma, etc..); sono effettuati con la finalità di verificare l'assenza di controindicazioni alla mansione svolta dal lavoratore e di valutare la sua idoneità specifica tramite la emissione di un giudizio di idoneità (idoneità piena, idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, inidoneità temporanea, inidoneità permanente)
Se il datore di lavoro o il lavoratore non condividono il giudizio del medico, entro trenta giorni dalla sua emissione, possono fare ricorso all'organo di vigilanza territorialmente competente.
In alcuni casi previsti dalla legge ed a certe condizioni, le visite mediche possono comprendere anche test per verificare l'abuso di alcol e droga (tramite esami ematochimici e delle urine ). In alcune mansioni è prevista anche la vaccinoprofilassi (antitetanica, anti epatite, etc.).
È bene precisare che l'attivazione della sorveglianza sanitaria è sempre preceduta dalla redazione di un protocollo sanitario da parte del medico competente in base al suo sopralluogo aziendale ed alla valutazione dei rischi, in esso dovranno essere indicati:
- tipo di esami strumentali e/o clinici a cui sottoporre l'interessato
- la frequenza con la quale dovranno essere effettuati in base ai rischi.
Per ogni lavoratore visitato viene istituita e aggiornata periodicamente una cartella sanitaria e di rischio sia su formato cartaceo che informatizzato secondo. Le sue modalità di custodia della cartella dovranno essere concordate tra il datore di lavoro e dal professionista con tutte le garanzie necessarie per tutelare la riservatezza del suo contenuto (segreto professionale e tutela dei dati personali).
Inoltre, ai sensi dell'art.40 del dlgs 81/08, per ogni azienda, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, il medico competente trasmette obbligatoriamente per via telematica tramite la piattaforma INAIL, ai servizi competenti per territorio, le informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
Per maggiori informazioni:
SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO CNA ROMA
Tel. 06 57015401 - 06 57015440 - 06 57015424
Mail. asq-medica@cnapmi.com