Uno specchietto riassuntivo per illustrare le possibilità offerte dal Fondo di Garanzia e le misure di sostegno finanziario alle Pmi colpite dall’epidemia COVID-19.
Art. 49 Decreto Cura Italia - Fondo Centrale di Garanzia
Il Fondo di Garanzia per le PMI è attualmente il principale strumento di garanzia pubblica a favore delle Piccole e Medie Imprese italiane. Interviene garantendo il finanziamento che l’impresa richiede al sistema bancario rilasciando una garanzia escutibile a prima richiesta. Il Fondo interviene anche a favore dei Confidi, riassicurando il rischio assunto da questi ultimi. L’articolo stabilisce che per nove mesi l’operatività del Fondo avrà delle modifiche nell’operatività.
A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DEL DECRETO LEGGE CURA ITALIA Gratuità del Fondo | PRIMA Il Fondo percepiva una commissione in percentuale |
Importo max per singola impresa 5 mln | 2,5 mln |
Copertura del fondo 80% in garanzia diretta per banche e intermediari finanziari, 90% in riassicurazione per i Confidi, a condizione che la garanzia di quest’ultimo non superi l’80% | Copertura legata alla fascia di rating attribuita dal Fondo all’impresa |
E’ ammessa la possibilità di rinegoziazioni del debito, purchè prevedano l’erogazione di credito aggiuntivo pari al 10% del residuo | Esclusa, a meno che non si trattasse di linee già garantite dal Fondo |
Intervento Sezioni Speciali per innalzare la quota garantita | Possibiità già prevista, rafforzata dal Decreto |
Automatismo dell’allungamento della garanzia del Fondo in caso di moratoria | Già prevista da Circolare MCC |
La PD è determinata solo sulla base di indicatori economico/finanziari. Sono escluse le imprese classificate “a sofferenza”o“inadempienza probabile” | La PD è determinata sulla base di indicatori economico/finanziari e andamentali. Idem per le anomalie |
Non è dovuta la commissione in caso di mancato perfezionamento | Era prevista una commissione di 300 euro per linea di credito |
Cumulo della garanzia del Fondo con altre garanzie su finanziamenti destinati al settore turistico-alberghiero | Non previsto |
Intervento con garanzia fino all’80% (90% in riassicurazione) per finanziamenti fino a 3.000 euro a favore di imprese e professionisti danneggiati. Gratuità del Fondo e assenza di valutazione. | Non previsto |
Possibilità per gli Operatori di microcredito ex art. 111 TUB di ottenere finanziamenti bancari finalizzati a reperire provvista necessaria a finanziarie start-up | Non previsto |
Incremento a 40.000 euro dei finanziamenti concedibili dagli Organismi di microcredito | 25.000 euro |
Incremento di 1,5 miliardi della dotazione del Fondo |
Art. 49 Decreto Cura Italia - Misure a sostegno della liquidità
Le Aperture di credito in c/c (scoperti) e gli anticipi esistenti alla data del 20 Febbraio 2020 o al 17 Marzo 2020 non possono essere revocati (totalmente o parzialmente) fino al 30 Settembre 2020. |
E’ prevista la proroga dei contratti relativi a linee non rateali con scadenza fino al 30 Settembre, al 30 Settembre 2020. |
Per mutui e finanziamenti con piani rateali il pagamento delle rate con scadenza fino al 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 Settembre 2020 e l’importo delle rate “sospese” è dilazionato senza formalità e con modalità che non assicurino nuovi costi per le parti. L’impresa può chiedere la sospensione della sola quota capitale |
La richiesta di moratoria deve essere comunicata alla banca unitamente a una dichiarazione in cui l’impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenza di liquidità conseguente all’epidemia.
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