Cassa integrazione ordinaria, Assegno Ordinario (FIS), Cassa integrazione in deroga, FSBA
Nel DL Ristori del 28 ottobre 2020 sono previste 6 settimane ulteriori nel periodo dal 16 Novembre 2020 fino al 31 Gennaio 2021. I datori di lavoro che usufruiranno delle 6 settimane dovranno versare un contributo addizionale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello corrispondente al primo semestre 2019 pari al:
9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%; |
18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto una alcuna riduzione del fatturato; |
Il contributo non è dovuto se la riduzione del fatturato è pari o superiore al 20% e se i datori di lavoro appartengono ai settori interessati dal Dpcm 24 Ottobre 2020 che dispone la chiusura o la limitazione delle attività economiche. |
VIENE INOLTRE PREVISTO
- Blocco licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (crisi economica d’impresa, riorganizzazione aziendale) fino al 31 Gennaio 2021.
- Sono ammessi licenziamenti per cessazione totale dell’attività aziendale.
- Esonero dei contributi previdenziali per ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31.1.2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale richiesta nel mese di Giugno 2020, per i datori di lavoro che non richiedono l’accesso agli ammortizzatori sociali.
- I datori di lavoro che hanno chiesto esonero dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 decreto legge 14 agosto 2020, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.
ESTENSIONE TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE: CIG-FIS-CASSA IN DEROGA-FSBA
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