La legge di bilancio 2018 ( legge 205 del 27 Dicembre 2017) ha modificato la normativa in materia di pagamento retribuzioni.
Dal 1 Luglio 2018 i datori di lavoro (o committenti) hanno l’obbligo di corrispondere la retribuzione ai lavoratori, nonché ogni anticipo di essa, attraverso pagamenti tracciabili.
I versamenti potranno essere effettuati tramite:
- Bonifico sul conto identificato con IBAN del lavoratore;
- Strumenti di pagamento elettronico;
- Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purchè di età non inferiore a 16 anni.
L’obbligo di cui sopra si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c. indipendentemente dalla durata e dalla modalità di svolgimento della prestazione, ai contratti di collaborazione coordinate e continuativa ed ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.
Rimangono esclusi da tale obbligo i rapporti che non sono rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione come stage, tirocini formativi, e prestazioni occasionali ex. art. 2222 c.c.
Rimangono altresì esclusi i rapporti di lavoro stipulati con la Pubblica Amministrazione e quelli rientranti nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi per gli addetti ai servizi familiari e domestici stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Inoltre a far data dal 1 Luglio 2018 la firma della busta paga apposta dal lavoratore non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione, che dovrà avvenire obbligatoriamente con le modalità sopra indicate.
Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo del pagamento della retribuzione o dei suoi acconti con le modalità sopra indicate si applica una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro.
Per ogni informazione in merito si può contattare la
CNA di Roma al seguente numero 0657015522