Nella circolare 19/E dell’Agenzia Entrate (Modifiche al Superbonus e ai bonus diversi dal Superbonus – Misure Antifrode – Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020 n.34) viene evidenziato che l’art. 1 comma 43-bis legge di bilancio 2022, che subordina il godimento delle agevolazioni fiscali all’applicazione dei CCNL del settore edile per i lavori di importo superiore ai 70.000, è relativo ai soli lavori edili dell’allegato X al d.lgs. 81/2008. Sono esclusi quindi, così come specificato dall’Agenzia Entrate, i lavori consistenti nella posa in opera di elementi accessori in legno, nonché le attività di impiantistica accessoria, che sono regolate da apposito contratto collettivo.
Trasmettiamo di seguito la rettifica dell'allegato 1 e dell'allegato 2 del decreto 4 aprile 2022, recante: Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. In particolare il decreto rimodula il prezzo medio anno 2020 relativo al materiale tubazioni in cemento vibrato per fognature.