È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 5 dicembre 2019, n. 163, recante Disciplina sanzionatoria per violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
Il decreto entrerà in vigore il 17 gennaio prossimo.
Il testo prevede sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione degli obblighi in materia di prevenzione delle emissioni e di sistemi di rilevamento delle perdite, nonché in alcuni casi, pene detentive per la violazione degli obblighi previsti.
Il provvedimento, composto da 19 articoli, abroga il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26.
Nei casi in cui nel decreto sono previste sanzioni amministrative resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.
L’art. 3 stabilisce che “chiunque rilascia in modo intenzionale nell’atmosfera gas fluorurati a effetto serra se il rilascio non è necessaria conseguenza tecnica dell’uso consentito, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro”.
L’operatore che rilascia in modo accidentale gas fluorurati a effetto serra e che, in caso di rilevamento di perdite di gas fluorurati a effetto serra, non effettua la relativa riparazione, senza indebito ritardo e comunque non oltre 5 giorni dall’accertamento della perdita stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.
L’operatore che, entro un mese dall’avvenuta riparazione dell’apparecchiatura soggetta ai controlli delle perdite di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 517/2014, non effettua, avvalendosi di persone fisiche in possesso del certificato di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 146 del 2018, ovvero di cui all’articolo 13 dello stesso decreto, la verifica dell’efficacia della riparazione eseguita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro.
L’art. 4 dispone che “L’operatore che non ottempera agli obblighi di controllo delle perdite secondo le scadenze e le modalità di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 517/2014 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 15.000 euro”.
Il portale www.fgas.it evidenzia alcune delle violazioni contemplate dal Decreto Legislativo con riferimento agli obblighi connessi al Registro F-Gas e alla Banca Dati F-Gas di cui al DPR 146/2018, rimandando al provvedimento per i dettagli:
l’art. 6 stabilisce che le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni previste, entro 30 giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 15.000 euro.
L’art. 8 stabilisce che le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
L’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione incendio, ad un’impresa che non è in possesso del certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro.
Gli organismi di certificazione che non rispettano i termini fissati dal DPR 146/2018 per l’inserimento nel Registro dei dati relativi ai certificati rilasciati, rinnovati, sospesi, revocati, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.000 euro.
I soggetti obbligati che non effettuano l’iscrizione al Registro telematico nazionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.000 euro.
Infine per quanto riguarda le vendite il Decreto Legislativo stabilisce che le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra a persone fisiche o imprese che non sono in possesso del pertinente certificato o attestato per le attività di cui all’articolo 11 paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro.
Le persone fisiche o imprese che acquistano gas fluorurati a effetto serra per le attività di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 517/2014, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 50.000 euro.
Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra che non inseriscono nella Banca Dati le informazioni previste, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000 euro.
Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, che non inseriscono nella Banca Dati, le informazioni previste sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.
L’attività di vigilanza e di accertamento, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, è esercitata, nell’ambito delle rispettive competenze, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si avvale del Comando carabinieri per la tutela dell’ambiente (CCTA), dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA), nonché dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli secondo le procedure concordate con l’autorità nazionale competente.
All’accertamento delle violazioni previste dal decreto possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria nell’ambito delle rispettive competenze.
All’esito delle attività di accertamento il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, successivamente alla contestazione all’interessato della violazione accertata, trasmette il relativo rapporto al Prefetto territorialmente competente, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni amministrative.