Anche quest’anno, come ormai consuetudine, nel periodo centrale dell’estate la Pubblica Amministrazione si concede un periodo di sospensione. Andando nello specifico, sono sospesi dal 1° al 31 agosto, i termini relativi al processo civile, amministrativo e tributario e dal 1° agosto al 4 settembre, i termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’IVA e per il pagamento degli avvisi bonari.
Sospensione dei termini processuali
È prevista la sospensione di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno del decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative. Chiaramente, i termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo (art. 1, comma 1, della Legge n. 742/1969).
Focalizzando l’attenzione sul contenzioso tributario, la sospensione riguarda tutto l’ambito della procedura. Pertanto, vi rientrano:
- il ricorso;
- la mediazione;
- la costituzione in giudizio;
- la presentazione di documenti e memorie.
Tra gli altri, sono interessati alla sospensione:
- reclamo/ricorso (art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992);
- presentazione del ricorso (art. 21, D.Lgs. n. 546/1992);
- costituzione in giudizio del ricorrente (art. 22, D.Lgs. n. 546/1992);
- costituzione in giudizio della parte resistente (art. 23, D.Lgs. n. 546/1992);
- riassunzione a seguito di rinvio – termine di 6 mesi dal deposito della sentenza di cassazione (art. 63, D.Lgs. n. 546/1992);
- impugnazione delle sentenze entro 60 giorni dalla notifica della sentenza (art. 63, D.Lgs. n. 546/1992) e 6 mesi dal deposito della sentenza (art. 327 c.p.c.).
Se uno dei termini sopra elencati cade prima dell’inizio del periodo feriale, si devono conteggiare i giorni fino al 31 luglio, sospendendo però il calcolo dal 1° al 31 agosto e riprendendolo dal 1° settembre in poi.
Esempio
In caso di notifica di una cartella di pagamento il 15 luglio 2022, l’impugnazione dovrà essere proposta entro il 14 ottobre (i 60 giorni vengono calcolati nel seguente modo: 16 giorni di luglio, 0 giorni ad agosto per via della sospensione, 30 giorni di settembre, 14 giorni di ottobre).
Attenzione
La sospensione feriale incide sui termini a ritroso per il deposito presso le Segreterie delle Commissioni Tributarie di documenti e memorie illustrative (art. 32, D.Lgs. n. 546/1992): in tal caso, la sospensione comporta una compressione dei tempi a disposizione del contribuente per il deposito di tali atti. Inoltre, è possibile cumulare i termini previsti in materia di sospensione feriale con i 90 giorni previsti nell’ambito dell’accertamento con adesione (art. 7-quater, comma 18, D.L. n. 193/2016).
Sospensione degli altri termini fiscali
La seconda tipologia di sospensione riguarda quella, dal 1° agosto al 4 settembre, di alcuni termini in materia di accertamento (art. 7-quater, commi 16, 17 e 18 del D.L. n. 193/2016).
Nel dettaglio, sono sospesi:
- i termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso IVA (art. 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/2006);
- i termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Riguardo a quest’ultimo aspetto, per completezza va ricordato che:
- in base all’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997 l’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa ai controlli automatici sulle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (imposta sui redditi e IVA), ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione (c.d. “Riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici”);
- il comma 1 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 462/1997 stabilisce che le somme che, a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973, risultano dovute a titolo d’imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni, possono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all’esito del controllo. In tal caso l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ai due terzi e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione;
- l’art. 1, comma 412, della Legge n. 311/2004 prevede che l’Agenzia delle Entrate comunichi mediante raccomandata con avviso di ricevimento (o Pec) ai contribuenti l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta è versata mediante modello di pagamento precompilato dall’Agenzia. In caso di mancato pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’apposita comunicazione si procede all’iscrizione a ruolo, con l’applicazione della sanzione e degli interessi previsti dalla legge.
Attenzione
Si deve evidenziare che: • per quanto concerne gli avvisi bonari emessi prima del 1° agosto, il temine di 30 giorni per il pagamento dell’avviso bonario rimane sospeso dal 1° agosto al 4 settembre, per ricominciare a decorrere alla fine di tale periodo. • se invece il termine di pagamento dell’avviso bonario dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, il termine di 30 giorni è automaticamente differito e va conteggiato a partire dal 4 settembre.
Termini non sospesi
Per completezza, si rammenta che alcuni adempimenti fiscali non rientrano nel periodo di sospensione.
Tra gli altri, non godono del periodo di sospensione:
- gli atti di rideterminazione delle somme (ad esempio, a seguito di sentenza);
- gli atti emessi in tema di accertamento di maggior valore ai fini del registro, di avviso di liquidazione derivante da riqualificazione degli atti oppure in caso di avviso di liquidazione dell’imposta di successione;
- i termini di versamento delle somme derivanti da cartella di pagamento (art. 25 del D.P.R. n. 602/1973).