Il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, meglio noto come Decreto Sostegni, prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, che hanno subito un calo del fatturato o dei compensi a causa del COVID-19.
Il bonus è indirizzato esclusivamente a soggetti che nel 2019 (secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente Decreto) hanno registrato ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e verrà riconosciuto a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Nessuna condizione è richiesta per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2020. In questi casi, il contributo spetterà anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi. Il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
Non sono ammessi a beneficiare del contributo a fondo perduto:
- soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021
- soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23 marzo 2021, ad eccezione degli eredi che proseguono l’attività del deceduto
- enti pubblici
- intermediari finanziari e società partecipate
L'importo del contributo a fondo perduto sarà rapportato alla perdita di fatturato o dei corrispettivi. Nello specifico, il calcolo avviene applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, differenziata in funzione dei seguenti scaglioni:
- 60% per i soggetti che nel 2019 hanno registrato ricavi o compensi non superiori a 100 mila euro
- 50% per i soggetti che nel 2019 hanno registrato ricavi o compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400 mila euro
- 40% per i soggetti che nel 2019 avevano ricavi o compensi superiori 400 mila euro e fino a 1 milione di euro
- 30% per i soggetti che nel 2019 avevano ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro
- 20% per i soggetti che nel 2019 avevano ricavi o compensi superiori a 5 milione di euro e fino a 10 milioni
Il bonus sarà riconosciuto a chi ne avrà diritto per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a 2 mila euro per le persone giuridiche. L’importo massimo per singolo contribuente è fissato a 150 mila euro.
Dal punto di vista fiscale, il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, non assume rilevanza nella determinazione della base imponibile dell’imposta regionale sul valore aggiunto (IRAP), non incide sul calcolo degli interessi passivi deducibili ai sensi dell’articolo 61 del TUIR, e non incide sulla deducibilità dei costi diversi dagli interessi passivi di cui all’articolo 109, comma 5 del TUIR.
Una novità è che il contribuente può scegliere che il contributo gli venga riconosciuto, nella sua totalità, sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.
A tali crediti non si applicano i limiti generali (700.000 euro, elevato a 1 milione per il 2020 dal decreto Rilancio, n. 34 del 2020) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007, e di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000; inoltre non è preclusa l’autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo (articolo 31 del D.L. n. 78/2010).
Le domande vanno inoltrate esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 28 maggio 2021.
Valgono le medesime regole che disciplinavano il contributo previsto dal Decreto Rilancio (DL 34/2020). In particolare, la concessione del contributo così come l’attività di controllo e di recupero delle somme indebitamente percepite spettano all’Agenzia delle Entrate. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. In caso di contributi indebitamente percepiti, l’Agenzia procederà al recupero delle somme non spettanti con applicazioni di sanzioni che vanno dal 100 al 200 percento delle somme in tutto o in parte non spettanti ed interessi.
Cancellata la disposizione introdotta dal Decreto Ristori che prevedeva il riconoscimento nell’anno 2021 di un contributo a fondo perduto in favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. Inoltre, il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Agosto in favore delle attività economiche e commerciali nei centri storici, esteso dalla legge di bilancio 2021 ai comuni ove sono situati santuari religiosi, viene circoscritto ai comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti.
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