Le misure fiscali previste dal Decreto Sostegni

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Il Decreto Sostegni (DL 22 marzo 2021, n. 41) introduce misure fiscali a sostegno di imprese e professionisti per far fronte alle difficoltà economiche derivanti dalla pandemia da COVID-19.

Prorogato dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 il periodo di sospensione dell'obbligo di pagamento delle cartelle esattoriali

Resta fermo che i versamenti oggetto di tale sospensione devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione ossia entro il 31 maggio 2021

Fissati i nuovi termini delle somme dovute per la rottamazione-ter e il saldo e stralcio in scadenza il 1° marzo 2021, che devono avvenire integralmente entro:

  • il 31 luglio 2021 per quelle scadute nel 2020;
  • il 30 novembre 2021 per quelle in scadenza nel 2021 (4 rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021).

Resta confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza nell’anno 2021 della rottamazione-ter. Non determina l’inefficacia delle predette definizioni il pagamento tardivo anche di una sola rata, purché questo non sia superiore a cinque giorni.

Disposto l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni, fino a 5mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dalle cartelle esattoriali consegnate agli agenti della riscossione negli anni 2000-2010, anche quelli oggetto di rottamazione.

Nello specifico tale misura riguarda:

  • le persone fisiche che hanno conseguito nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

La misura non si applica a alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, ai crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, alle multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna, alle risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, all’IVA riscossa all’importazione.

Un decreto del MEF, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, definirà le modalità attuative della norma.

Stabilita a favore delle partite IVA attive alla data di entrata in vigore del decreto la possibilità di fruire della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (c.d. avvisi bonari) relative ai periodi d’imposta 2017 e 2018. Tale definizione agevolata riguarda i contribuenti che, nel 2020, hanno subito una contrazione del volume d’affari rispetto a quello dell’anno precedente maggiore del 30%. Questa si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive.

Sarà l’Agenzia delle Entrate ad inviare al contribuente la proposta di sanatoria, selezionando i beneficiari della definizione agevolata sulla base dei dati della dichiarazione IVA 2021 o delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2020.

 

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