La Legge di Bilancio 2020 rivede l’ambito di applicazione dello sconto in fattura per quel che riguarda gli interventi agevolabili con il Sismabonus e con l’Ecobonus.
In particolare, dal 1° gennaio 2020, tale possibilità di fruizione dei citati bonus fiscali, in alternativa alla detrazione diretta, ovvero della cessione del credito resta in vigore per i soli i lavori di risparmio energetico, per i quali opera l’Ecobonus, di importo pari o superiore a 200.000 euro effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali.
Lo sconto in fattura continua, dunque, ad essere consentito solo per i lavori di risparmio energetico, purché qualificati come ristrutturazioni importanti di primo livello, vale a dire quelli in cui venga interessato l'involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio (cfr. DM 26 giugno 2015-Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica), e che interessino l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.
Si ricorda che lo sconto viene rimborsato all’impresa sotto forma di credito di imposta, da utilizzare in compensazione (tramite F24) in 5 quote annuali di pari importo, o da cedere ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.