Dal 1° ottobre 2024 è entrato in vigore un importante cambiamento nel settore della sicurezza sul lavoro nei cantieri. La patente a crediti sarà obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi impegnati in lavori nei cantieri temporanei e mobili, come stabilito dalla Legge 56/2024. Questo nuovo sistema è progettato per migliorare la sicurezza nei cantieri e la prevenzione degli infortuni, incentivando il rispetto delle norme attraverso un sistema di penalità e ricompense. Adesso è possibile richiedere la patente a crediti con l'autocertificazione.
REQUISITI
- Iscrizione CCIAA
- Adempimento Formazione (adempimento da parte dei datori di lavoro dei dirigenti dei preposti dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro degli obblighi formativi previsto dal d.lgs. 81/2008)
- DURC (documento unico di regolarità contributiva)
- DVR (fatta eccezione per lavoratori autonomi e imprese prive di dipendenti)
- DURF (documento di regolarità fiscale)
- Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
CREDITI
- Crediti base: 30
- Crediti per storicità: fino a 30
- Crediti ulteriori: fino a 40
SANZIONI
- Sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e comunque non inferiore a euro 6.000
- Esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti.
Responsabilità in caso di autocertificazioni false o mendaci
Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è “oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono oggetto di sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R”. Inoltre in caso di falsificazione dei dati o non veridicità delle autocertificazioni, la patente viene immediatamente revocata e può essere richiesta nuovamente solo dopo 12 mesi.
Prima applicazione
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della circolare INL 4_2024 del 23/09/2024 è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente”. L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva “dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it ”.
Efficacia e durata della prima applicazione
Ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’impresa o il lavoratore autonomo a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data”
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