Possono circolare con la targa prova i veicoli non immatricolati, ma la norma non esclude di fatto quelli immatricolati. Va ricordato però che la targa prova non autorizza la circolazione di un determinato veicolo, ma l’esercizio di una determinata attività che per la sua potenziale pericolosità può essere esercitata solo da determinate categorie di tecnici riconosciuti.
Infatti, una sentenza del Tribunale di Vicenza e una circolare del Ministero degli Interni (che dà un’interpretazione restrittiva della legge, sostenendo che la targa prova non può essere utilizzata per i veicoli già immatricolati), stanno determinando pesanti sanzioni da parte della Polizia Stradale, in diverse città d’Italia, con relativo sequestro dei mezziper mancanza di copertura assicurativa.
La normativa esistente non è chiara o inequivocabile, e pertanto si presta ad interpretazioni di vario tipo.
Infatti, la legge in questione prevede esclusivamente una esenzione dall’obbligo di munire di carta di circolazione i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. È evidente che la norma serve a consentire la circolazione “anche” ai veicoli non immatricolati, ma non esclude di fatto quelli immatricolati. Ciascuna di queste attività (esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento) è tecnicamente possibile sia con veicoli non immatricolati che con veicoli immatricolati.
Il primo criterio interpretativo delle norme giuridiche, infatti, è dato dalla affermazione che se la legge intende proibire un determinato comportamento lo deve dire esplicitamente: in altre parole ciò che non è esplicitamente vietato è consentito (art. 23 della Costituzione, c.d. Principio di legalità). Dunque, se scopo della legge fosse stato di impedire la circolazione con targa prova di veicoli immatricolati sarebbe stata formulata come segue: “E’ proibita la circolazione di veicoli immatricolati muniti di targa prova”.
Inoltre la norma individua i “soggetti” autorizzati alla circolazione di prova e non i requisiti dei veicoli; nell’elenco dei soggetti, figurano anche i commercianti di veicoli a motore senza specificazione fra veicoli nuovi e usati e questi ultimi devono essere necessariamente immatricolati e dotati di libretto di circolazione; gli stessi autoriparatori, che sono tra i soggetti autorizzati all’utilizzo della targa prova, effettuano riparazioni prevalentemente su veicoli immatricolati.
In altre parole la targa prova non autorizza la circolazione di un determinato veicolo ma l’esercizio di una determinata attività che per la sua potenziale pericolosità può essere esercitata solo da determinate categorie di tecnici riconosciuti. Lo conferma il fatto che la targa prova non è associata stabilmente ad un veicolo ma può essere trasferita su qualsiasi veicolo, purché il Ministero dei Trasporti abbia verificato la sussistenza dei requisiti del soggetto autorizzato che infatti deve essere sempre a bordo durante la prova.
Sulla base di queste osservazioni, CNA Autoriparazione Nazionale chiederà con urgenza alla Motorizzazione di intervenire e fare chiarezza per consentire alle imprese di svolgere adeguatamente, e senza penalizzazioni, il loro lavoro.
In attesa di capire l’evolversi della situazione, visto che al momento la Polizia Stradale ha come riferimento la circolare del Ministero degli Interni, consigliamo alle imprese di utilizzare la targa prova con molta prudenza. Inoltre per quelle colpite dalle sanzioni e sequestro dei mezzi, riteniamo che ci possano essere tutte le condizioni di legge per inoltrare ricorso al tribunale di competenza.