In questi giorni il tema della pulizia degli impianti e della sanificazione è molto discusso. Occorre fare attenzione ed evitare che la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli impianti, venga confusa con l'attività di sanificazione.
La sanificazione riguarda "un complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti " e non potrà in nessun caso essere svolta dall'installatore.
L'installatore dovrà limitarsi a svolgere la manutenzione ordinaria degli impianti, la pulizia dei filtri, dei canali e delle zone interne ai macchinari, ma non potrà qualificare tali attività come attività di sanificazione.
L'attività di sanificazione è pertanto di esclusiva competenza delle imprese di pulizia in possesso dei requisiti di legge previsti. È evidente che l'impresa di pulizia non potrà sanificare i condotti se questi non sono stati smontati, sezionati, ripuliti, trattati e rimontati correttamente dall'installatore (attività che rientrano nella manutenzione ordinaria).
A tal fine trasmettiamo in allegato un documento utile a far chiarezza ed evitare sanzioni civili e/o penali derivanti dall'erronea interpretazione dell'attività di sanificazione.