Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

fondo per il commercio al dettaglio

Dal MISE arriva il Fondo dedicato al rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio, istituito dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 (articolo 2), con il quale vengono messi a disposizione 200 milioni di euro per l'anno 2022 per sostenere le attività di commercio al dettaglio maggiormente colpite dalla crisi economica conseguente alla pandemia da COVID-19

La misura è contenuta nel Decreto Sostegni Ter.

La CNA di Roma ti assiste nella presentazione delle domande.

BENEFICIARI

Tutte le attività di commercio al dettaglio identificate dai codici ATECO 2007 (vedi Tabela 1) che abbiano conseguito ricavi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019 e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Le medesime imprese, inoltre, devono possedere i seguenti requisiti alla data di presentazione dell’istanza:

  • avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese;
  • non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
  • non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

CARATTERISTICHE DELLA MISURA

Contributo a fondo perduto, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per l’intervento agevolativo, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Nello specifico, le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno dei predetti soggetti un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00;
  • 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A partire dal 3 maggio e fino al 24 maggio 2022.

TABELLA 1 CODICI ATECO

TABELLA ATECO REV

BANDO MISE

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